PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondo complementare INPS).

      1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituito il Fondo di previdenza complementare a contribuzione definita, denominato «Fondo complementare INPS» (FONDINPS).
      2. FONDINPS provvede all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
      3. L'adesione a FONDINPS ai sensi della presente legge è libera e volontaria.
      4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, FONDINPS è disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come da ultimo modificato dalla presente legge.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. A FONDINPS possono aderire, in forma individuale o collettiva, i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, iscritti a enti previdenziali, anche secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
      2. L'adesione a FONDINPS è consentita in forma individuale, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 7, lettere a) e b), numero 3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

 

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Art. 3.
(Contribuzioni).

      1. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che aderiscono a FONDINPS in forma collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
      2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono destinare a FONDINPS una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007.
      3. Nel caso in cui il lavoratore che ha aderito a FONDINPS intenda contribuire al medesimo Fondo di previdenza complementare e qualora abbia diritto a un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce a FONDINPS.
      4. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno la facoltà di sospendere e di riattivare successivamente la contribuzione volontaria, secondo le modalità determinate dal regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4.
(Trasferimento).

      1. La posizione individuale costituita presso una delle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come da ultimo modificato dalla presente legge, può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, a FONDINPS, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri a carico dell'interessato.

 

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      2. In caso di esercizio della facoltà di trasferimento di cui al comma 1, il lavoratore ha diritto al versamento a FONDINPS del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.

Art. 5.
(Comitato amministratore).

      1. FONDINPS è amministrato da un comitato, la cui composizione assicura la partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I membri del comitato amministratore sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e restano in carica quattro anni. I membri del comitato amministratore devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Art. 6.
(Disposizioni di adeguamento).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.
(Sospensione del versamento del TFR maturando a forme pensionistiche complementari).

      1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

          «9-bis. Il lavoratore ha la facoltà, in qualsiasi momento, di sospendere e di riattivare successivamente il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari effettuato ai sensi del comma 7».

 

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Art. 8.
(Abrogazione).

      1. L'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è abrogato.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.